
Fatturazione nei confronti di un soggetto Ue/Estero, le novità dal 1 luglio
Tutto quello che devi sapere sull’obbligo di fatturazione elettronica verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Anche Wingesfar è pronto al cambiamento!
Dal 1° luglio 2022, è previsto l’obbligo di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate (fattura elettronica) i dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, effettuate e ricevute, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (UE/Estero) utilizzando le stesse modalità tecniche attualmente previste per la fatturazione elettronica.
Bisognerà quindi procedere ai seguenti adempimenti:
- Nel caso di operazione di vendita nei confronti di soggetto UE/estero (non stabilito o identificato nel territorio italiano), vige l’obbligo di fatturazione elettronica (da emettere con i dati identificativi disponibili del soggetto UE/estero e quale codice destinatario: XXXXXXX), entro gli ordinari termini di fatturazione, cioè:
- entro i 12 giorni successivi all’effettuazione dell’operazione, con “codice tipo documento” TD01 ove si tratti di fattura immediata (oppure TD26 se trattasi di cessione di un bene strumentale ex art.36 DPR 633/72);
- entro il giorno 15 del mese successivo ove si tratti di fattura differita, con “codice tipo documento” T24, in quanto risulterà essere stato in precedenza emesso un DDT od altro documento equipollente (art.21 c.4 lett. A) DPR 633/72);
- Nel caso di operazione di acquisto da un fornitore soggetto UE/estero (non stabilito o identificato nel territorio italiano), si tratterà di operazione che comporterà l’emissione - entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento cartaceo straniero - di un’autofattura elettronica avente “codice tipo documento”:
- TD17 integrazione/autofattura per l’acquisto di servizio UE/estero
(inclusi San Marino e Città del Vaticano - art.17 c.2 DPR 633/72);
-
TD18 integrazione per l’acquisto di beni intracomunitari
(art.46 c. 1 DL 331/93); -
TD19 integrazione/autofattura per l’acquisto di beni già presenti in Italia (in deposito IVA, o provenienti dalla Repubblica di San Marino o Città del Vaticano - art.17 c.2 DRP 633/72);
Le operazioni di quest’ultimo caso (acquisto da un fornitore soggetto UE/estero) rientrano nell’alveo di quelle che comportano un’integrazione del documento chiamato “reverse charge”.
COSA SI INTENDE PER REVERSE CHARGE
Il reverse charge (c.d. “inversione contabile”) è un particolare metodo di applicazione dell’IVA che consente di effettuare l’inversione contabile della suddetta imposta direttamente sul destinatario della cessione del bene o della prestazione di servizio, anziché sul cedente.
Normalmente in una transazione tra due soggetti ai fini IVA il fornitore applica l’aliquota in fattura addebitandone il pagamento al cliente e successivamente contribuendo la somma allo Stato.
Tuttavia, questo procedimento lascia spazio e possibilità ad evasione fiscale da parte dei soggetti commissionati che trattengono l’ammontare dell’imposta.
L’applicazione del reverse charge (inversione contabile) prevede che l’applicazione dell’imposta ricada direttamente sul destinatario della cessione del bene o della prestazione del servizio, anziché sul cedente.
In sostanza il carico dell’onere fiscale ricade sempre sull’acquirente, in luogo del venditore.
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