
Revisione della pianta organica delle farmacie
Termina l’anno pari: la revisione della pianta organica è fondamentale per determinare la sorte di una farmacia.
Alla revisione della pianta organica delle farmacie occorre provvedere, dice la legge, entro il mese di dicembre di ciascun anno pari: ma i titolari di farmacia non hanno diritto a una comunicazione individuale sull’avvio e sulla conclusione del procedimento ed è allora indispensabile chiedere informazioni al comune o all’ordine professionale e comunque tenere d’occhio l’albo pretorio.
In forza dell’art. 2, comma 2, della legge 475/1968 e ss. mm. ii., alla revisione della pianta organica delle farmacie ogni comune deve provvedere entro il 31 del mese di dicembre di ciascun anno pari, secondo una specifica cadenza periodica, così da garantire il puntuale adeguamento organizzativo del servizio alle mutate esigenze di assistenza della popolazione.
Infatti, sebbene la novella recata dal DL n. 1/2012 (cd. decreto Monti) non facesse più esplicito riferimento alla pianta organica, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha da subito riconosciuto che compete al Comune comunque "la formazione di uno strumento pianificatorio che sostanzialmente, per finalità, contenuti, criteri ispiratori ed effetti corrisponde alla vecchia pianta organica e che niente vieta di chiamare con lo stesso nome" (CDS, sentenza 3 aprile 2013, n. 1858; sentenza 1° dicembre 2015, n. 5884; sentenza dell’11 luglio 2018, n. 4231).
Com’è noto, la revisione della pianta organica delle farmacie è il provvedimento chiave dell’organizzazione territoriale del servizio farmaceutico. A seconda degli sviluppi demografici e delle esigenze della popolazione, anche con riferimento all’articolazione concreta della vita cittadina, l’Amministrazione comunale, sentito l’Ordine dei farmacisti e l’ASL competente per territorio, può istituire nuove sedi farmaceutiche o può modificare le zone di pertinenza di una o più di esse, cioè gli ambiti territoriali dove è possibile aprire l’esercizio ed è impedito l’insediamento di esercizi concorrenti.
In una parola, il contenuto del provvedimento di revisione della pianta organica delle farmacie è fondamentale per determinare la sorte di una farmacia.
SENTIRSI PARTE ATTIVA
Il punto è che, per pressoché unanime giurisprudenza, siamo di fronte a un atto di pianificazione di carattere generale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 652: “Il provvedimento di revisione della pianta organica è un atto generale di pianificazione, funzionale al miglior assetto delle farmacie sul territorio comunale al fine di garantire l'accessibilità dei cittadini al servizio farmaceutico”), per il quale, ai sensi dell’art. 13 della legge sul procedimento amministrativo n. 241/1991, non sussiste l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ai singoli farmacisti (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 29 luglio 2016, n. 20819; Consiglio di Stato, Sez. III, 24 novembre 2012, n. 5952). In generale, è bene per tutti essere parte attiva della vita della propria comunità, e questo vale ovviamente anche per i titolari di farmacia. Quando si parla della revisione della pianta organica delle farmacie, tuttavia, questi ultimi devono tenere a mente che, per essere informati in concreto dell’avvio del procedimento e per eventualmente intervenirvi, devono rendersi parte attiva, non potendo ordinariamente confidare nell’informativa da parte degli uffici amministrativi; e che, per poter se necessario esprimere il proprio dissenso sul provvedimento finale adottato, essi sono onerati della consultazione dell’albo pretorio. Per gli atti generali di pianificazione, infatti, la pubblicazione all’albo pretorio vale quale piena conoscenza del provvedimento da parte di tutti i cittadini ed è dall’ultimo giorno di pubblicazione (quando non si è ricevuta una comunicazione personale), che comincia a decorrere il termine di 60 giorni stabilito, a pena di decadenza, per l’eventuale ricorso al Tribunale Regionale Amministrativo e quello di 120 giorni per l’eventuale ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.