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Articolo 34, adeguamento senza problemi

Gli adempimenti normativi a carico delle farmacie aumentano. Ma in loro soccorso arriva la tecnologia. La raccolta e trasmissione dei dati su farmaci e dispositivi medici è resa agevole grazie a un accordo tra Promofarma e le software house italiane. Un sistema già attivo ed efficace in tutta Italia, con una sola eccezione. Ne parliamo con il presidente di Promofarma Nicola Stabile.

Le farmacie italiane da quest’anno hanno l’obbligo di comunicare un maggior numero di informazioni al ministero della Salute, all’Aifa e ad altre strutture centrali. L’art. 34 del DL 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni nella Legge 106/2021, ha infatti esteso la trasmissione di dati a tutti i farmaci non a carico del Ssn, ai farmaci dispensati in Dpc e ai parafarmaci registrati come dispositivi medici.
Federfarma, con il supporto di Promofarma e la preziosa collaborazione delle Federfarma provinciali di riferimento, ha organizzato un sistema di acquisizione e di trasmissione dei dati per consentire alle farmacie di ottemperare a tale normativa.

PROMOFARMA E SOFTWARE HOUSE, COLLABORAZIONE PROFICUA

«L’Aifa ci chiede questi dati, noi abbiamo quindi cercato di porci come collettore delle informazioni provenienti dalle farmacie per poterle poi trasmettere in sicurezza all’Agenzia», spiega il presidente di Promofarma Nicola Stabile.
«Il servizio è stato predisposto da Promofarma in collaborazione con le software house italiane, con le quali ha concordato il modus operandi per attivare il flusso di dati in regola con la normativa vigente. In buona sostanza – aggiunge Stabile – la trasmissione funziona sostanzialmente con le stesse modalità con cui i dati vengono trasferiti ai sensi dell’art. 50. L’intervento delle software house è stato importante ai fini di rendere questo invio di informazioni più semplice possibile e realizzabile attraverso gli applicativi già in uso dalle farmacie italiane».

Il presidente di Promofarma tiene a sottolineare come «la collaborazione attivata tra noi e le software house italiane sta procedendo nel migliore dei modi: in virtù di questi accordi la gran parte delle farmacie italiane è già coperto dal servizio di adeguamento all’art. 34. Dal momento che le software house che hanno stretto questo accordo sono riuscite a implementare il flusso di dati in modo semplice per il farmacista, a breve tutte le farmacie italiane potranno ottemperare i nuovi obblighi senza problemi».

LOMBARDIA, ECCEZIONE ALLA REGOLA

Sottolinea infine Stabile: «Quanto detto vale per le farmacie di tutte le Regioni italiane a eccezione della Lombardia, che – come anche per l’invio dei dati dell’art. 50 – ha optato per una modalità di trasmissione specifica, pur ovviamente coordinata con quella del resto d’Italia. Dal punto di vista operativo, tuttavia, per le farmacie lombarde non ci saranno differenze sostanziali, e potranno quindi trasmettere i dati dell’art. 34 tramite il proprio gestionale, come tutte le altre. L’unica operazione che va effettuata (per tutti) è l’attivazione all’invio, che richiede alcune conferme per l’autorizzazione al trattamento dei dati.

Attraverso gli applicativi gestionali già utilizzati dalle farmacie, quindi, è già possibile trasmettere quanto richiesto dalla normativa che, lo ricordiamo, prevede il trasferimento delle informazioni a decorrere dall’inizio di gennaio 2022».

COME FUNZIONA CON WINGESFAR

Nel caso del gestionale di CGM, il farmacista vedrà comparire un messaggio di promemoria gionaliero. Per attivare il servizio, completamente gratuito, è sufficiente cliccare sul messaggio e seguire le spiegazioni fornite a video, che richiedono tra l’altro l’autorizzazione al trattamento dei dati.

Il giorno successivo all’attivazione, al primo avvio di Wingesfar sarà eseguita la trasmissione dei mesi pregressi – da gennaio 2022 al mese corrente – in modo del tutto automatico, dopodiché inizierà l’invio cadenzato una volta al mese a partire dal mese di attivazione del servizio.